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logo pd“Il ddl sul contrasto del caporalato approvato oggi è un provvedimento di civiltà”. Lo dichiara Stefania Covello, deputata e responsabile Mezzogiorno del Partito democratico.

“Questo provvedimento – spiega – introduce maggiori sanzioni e più controlli come mezzo per tutelare la dignità del lavoro e dei lavoratori. Il nostro obiettivo è impedire che possano ripetersi casi drammatici come quello di Paola Clemente, la bracciante morta di fatica nell’ estate 2015 nelle campagne di Andria. Ho anche presentato un ordine del giorno, che è stato accolto, con cui il governo si impegna a rafforzare i presidi delle forze dell’ordine per i controlli nell’alto Jonio cosentino, e in particolare nella piana di Sibari, ovvero in una delle aree in cui il caporalato fa registrare la maggiore incidenza”.

“Oggi è stato compiuto un passo fondamentale per estirpare, in Italia e nel Mezzogiorno, un fenomeno odioso e indegno di un Paese civile”, conclude Covello.

La norma incide con significative modifiche al quadro normativo penale attuale, sostituendo l’articolo 603 bis con un nuovo articolo che riscrive la condotta illecita del caporale, indicando per la fattispecie base del reato (chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno) la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall’intervento del caporale) solo se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori.

La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione (da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) quando il reato di caporalato come descritto nella fattispecie-base, è compiuto mediante violenza o minaccia.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i suddetti lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

L’indice dello sfruttamento coincide con la presenza di una o più condizioni:

1) retribuzioni reiterate palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) reiterata violazione dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie;

3) violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

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