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logo-curiaIl compito di “amministrare la giustizia” all’interno dell’Unione europea è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui sede è fissata a Lussemburgo e che è costituita da tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia propriamente detta, il Tribunale (creato nel 1988), e il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004). Dall'origine ad oggi, questi tre organi giurisdizionali hanno pronunciato circa 28.000 sentenze.

Fin dalla sua creazione, nel lontano 1952, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha svolto il fondamentale e propulsivo compito di assicurare, all’interno dell’Unione - e quindi dell’ordinamento di tutti gli Stati membri - il rispetto del diritto “nell'interpretazione” e “nell'applicazione" dei trattati e degli atti legislativi comunitari in generale.

Per poter comprendere il funzionamento del sistema giurisdizionale europeo è essenziale sottolineare come uno dei principi cardine che reggono l’applicazione delle fonti normative comunitarie – trattati, regolamenti e direttive – è il cd. principio del “primato del diritto comunitario”.

Secondo questo principio tutti gli atti europei di carattere “vincolante” prevalgono rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri eventualmente difformi o contrastanti col diritto comunitario: questi ultimi devono pertanto “cedere” il passo all'applicazione della norma comunitaria e vengono in concreto “disapplicati”.

Tutte le istituzioni degli Stati membri sono tenute all’applicazione di tale principio e, per primi, i giudici nazionali i quali si trovano pertanto anch’essi a far parte - nel loro ruolo di primi “applicatori” del diritto comunitario nelle controversie pendenti davanti alla loro giurisdizione - a far parte di questo “sistema giustizia” integrato dell’Unione europea.

Le funzioni principali della Corte di giustizia sono essenzialmente tre: 1) il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione europea, 2) un compito di vigilanza sull'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dai trattati, e,infine , 3) l’interpretazione del diritto dell'Unione su domanda dei giudici nazionali.

Specialmente l’ultima funzione della Corte - quella di fornire l’interpretazione autentica del diritto comunitario – costituisce uno degli strumenti più importanti di cui si è avvalsa e si avvale l’Unione per quel compito di progressiva armonizzazione, quando non anche uniformizzazione, dei diritti interni dei singoli Stati membri: la necessità che la norma comunitaria si applichi uniformemente, da Oslo ad Atene o da Lisbona a Praga, richiede pertanto che, in caso di dubbio sull’interpretazione o sulla validità di una normativa dell'UE, il giudice nazionale, con lo strumento del rinvio alla Corte, si rivolga direttamente alla stessa per una sua pronunzia pregiudiziale.

Ugualmente importante è la funzione attribuita alla Corte di accertare la violazione, da parte di uno Stato membro, degli obblighi cui lo stesso è tenuto in forza del diritto dell’UE: su segnalazione della Commissione – con l’apertura della cd. “procedura di infrazione” – o di un altro Stato membro, la Corte è chiamata a fare i debiti accertamenti e, ove accerti un inadempimento, a ordinare allo Stato di cessare la condotta illecita e, ove non cessi dalla sua condotta, a comminare allo Stato inadempiente una sanzione economica.

La terza importante funzione della Corte riguarda il controllo di legittimità delle norme comunitarie, una funzione per certi versi paragonabile a quella della Corte costituzionale chiamata a verificare la costituzionalità della norma interna: possono rivolgersi alla Corte gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e, a certe condizioni, il Parlamento: anche i privati possono rivolgersi alla Corte per chiedere l’annullamento della norma illegittima ma limitatamente a un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio.

La Corte di Giustizia ha peraltro una caratteristica che la rende davvero unica nel panorama dei sistemi giurisdizionali del mondo: è un giudice plurilingue. Poiché ogni Stato membro ha una propria lingua e un sistema giuridico specifico, ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea può essere lingua processuale e la Corte è tenuta ad osservare un plurilinguismo integrale sia per comunicare con le parti nella loro lingua-madre sia per garantire la più efficace diffusione della sua giurisprudenza in tutti gli Stati membri.

La Corte di giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro e si avvale di nove avvocati generali che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito pubblicamente e con assoluta imparzialità.

I giudici e gli avvocati generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Per coadiuvare la Corte di giustizia nell'esame del gran numero di cause proposte e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato istituito il Tribunale che, oltre che dei casi in materia di concorrenza, si occupa dei cd. ricorsi diretti ovvero i ricorsi presentati da qualsiasi individuo o impresa che ritengano di avere subito un danno in conseguenza dell’azione o dell'inazione dell'UE o del suo personale e che si rivolgono al Tribunale per chiedere un risarcimento.

 

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